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Transizione 5.0

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pmi transizione 5 0
Credito d’imposta per l’acquisto in beni strumentali materiali ed immateriali 5.0

Finalità:

La finalità del credito d’imposta Transizione 5.0 mira a integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Promuove l'uso di tecnologie avanzate per migliorare l'efficienza, ridurre l'impatto ambientale e favorire il benessere sociale, cercando un equilibrio tra progresso, inclusività e tutela dell'ambiente.

Tempistiche e Criteri di Valutazione

A partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024, sarà possibile presentare le comunicazioni preventive per la prenotazione del credito d’imposta "Transizione 5.0" e quelle di conferma sugli ordini con acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, dal 12 settembre 2024 sarà aperta la piattaforma telematica per le comunicazioni di completamento dei progetti, accessibile tramite SPID, con supporto documentale disponibile sul sito del GSE

Beneficiari

Imprese operanti sull’intero territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Progetti Ammissibili

Le tipologie di beni ammissibili per la Transizione 5.0 devono essere utilizzati per migliorare la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e l’innovazione nei processi aziendali.

Spese Agevolabili

Le spese ammissibili comprendono:

  • Beni materiali e immateriali per l'impresa, interconnessi al sistema di produzione o alla rete di fornitura, inclusi software per monitoraggio energetico.
  • Investimenti in energia rinnovabile per autoproduzione destinata all'autoconsumo, compresi impianti di stoccaggio e produzione termica per il processo.
  • Formazione del personale in tecnologie per la transizione digitale ed energetica, con percorsi di almeno 12 ore e esame finale.
  • Riduzione dei consumi energetici misurata confrontando i consumi precedenti con quelli dopo l'investimento, anche per le imprese di nuova costituzione.
  • Certificazioni "ex ante" e "ex post" per attestare la riduzione dei consumi energetici.

Rendicontazione

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire da dieci giorni dopo la comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.

Tipologia di Sovvenzione

Le aliquote del credito d'imposta dipendono dalla riduzione dei consumi energetici ottenuti dagli investimenti:

  1. Riduzione almeno del 3% dei consumi energetici (struttura produttiva) o 5% (processi):
  • 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro
  • 5% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

2. Riduzione almeno del 6% dei consumi energetici (struttura produttiva) o 10% (processi):

  • 40% per investimenti fino a 10 milioni di euro
  • 10% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

3. Riduzione oltre il 10% dei consumi energetici (struttura produttiva) o 15% (processi):

  • 45% per investimenti fino a 10 milioni di euro
  • 15% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

Aspetti Tecnici

  • PMI: Le spese per la certificazione sono riconosciute come aumento del credito, fino a 10.000 euro.
  • Altre imprese non obbligate alla revisione legale dei conti: Le spese per certificazione contabile sono riconosciute come aumento del credito, fino a 5.000 euro.
  • L'importo aggiuntivo è riconosciuto fino al limite massimo del credito d'imposta.
  • Certificazioni: Devono essere rilasciate da EGE (certificati UNI CEI 11339) o ESCo (certificati UNI CEI 11352).
  • Autoconsumo: Gli investimenti devono far parte di un progetto di innovazione con beni strumentali.
  • Fotovoltaico: Incentivo per pannelli UE con efficienza ≥ 21,5%.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni o finanziamenti, purché venga rispettata la normativa sul doppio finanziamento. Tuttavia, non è cumulabile con le misure Industria 4.0 e ZES (Zone Economiche Speciali).

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